IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                 Ambito di applicazione della legge
 
   1.  L'indennita'  di  funzione,  corrisposta  ai sensi della legge
regionale 9 aprile 1990,  n  16  dal  1  ottobre  1990  ai  dirigenti
regionali  cessati  dal  servizio  prima dell'entrata in vigore della
legge regionale 9 novembre 1993, n. 53 che siano  stati  preposti  in
via  continuativa,  nelle forme stabilite dalla legge, alla direzione
delle strutture organizzative  previste  dall'ordinamento  regionale,
costituisce,  nella  misura  massima  del  coefficiente 0,8, elemento
fisso e continuativo della retribuzione.