IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Ambito di applicazione della legge 1. L'indennita' di funzione, corrisposta ai sensi della legge regionale 9 aprile 1990, n 16 dal 1 ottobre 1990 ai dirigenti regionali cessati dal servizio prima dell'entrata in vigore della legge regionale 9 novembre 1993, n. 53 che siano stati preposti in via continuativa, nelle forme stabilite dalla legge, alla direzione delle strutture organizzative previste dall'ordinamento regionale, costituisce, nella misura massima del coefficiente 0,8, elemento fisso e continuativo della retribuzione.